Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( .... )) 
 
    A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
Interventi urgenti  per  garantire  la  sicurezza  agroalimentare  in
                              Campania 
 
  1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura,
l'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale,
l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  l'Agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale in Campania  svolgono,  secondo  gli  indirizzi
comuni e le priorita'  definite  con  direttiva  dei  Ministri  delle
politiche agricole alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e  della  salute,  d'intesa  con  il
Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  le  indagini
tecniche   per   la   mappatura,   anche   mediante   strumenti    di
telerilevamento,  dei  terreni  della  Regione   Campania   destinati
all'agricoltura,  al  fine  di  accertare  l'eventuale  esistenza  di
effetti contaminanti a causa di  sversamenti  e  smaltimenti  abusivi
anche mediante combustione. (( Le indagini di cui al  presente  comma
sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati  in
materia gia' in possesso degli enti  competenti.  I  risultati  delle
indagini  tecniche  per  la  mappatura  dei  terreni  e  i   relativi
aggiornamenti sono pubblicati nei  siti  internet  istituzionali  dei
Ministeri competenti e della regione Campania )). 
  ((  1-bis.  Al  fine  di  integrare  il  quadro  complessivo  delle
contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore
di sanita' analizza e pubblica i  dati  dello  studio  epidemiologico
«Sentieri» relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato
dal 2003  al  2009  e  aggiorna  lo  studio  per  le  medesime  aree,
stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici,  in  particolare
in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei
tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con
particolare riferimento ai casi di superamento dei  valori  stabiliti
per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte  con  il  supporto
dell'Agenzia regionale per la  protezione  ambientale  della  regione
Campania secondo gli indirizzi comuni e  le  priorita'  definiti  con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della regione  Campania,  da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  All'attuazione   del
presente comma si  provvede  con  le  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie gia' disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica )). 
  2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza,  gli
enti di cui  al  comma  1  possono  avvalersi  del  Nucleo  operativo
ecologico dei Carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello  Stato,  del
Comando Carabinieri politiche agricole e  alimentari,  ((  del  Corpo
delle capitanerie di porto, )) dell'Ispettorato centrale della tutela
della qualita' e della  repressione  frodi  dei  prodotti  alimentari
dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura,  dell'Agenzia  per  l'Italia   digitale,   dell'Istituto
geografico militare, di organismi scientifici (( ed enti  di  ricerca
)) pubblici competenti in materia e anche  delle  strutture  e  degli
organismi della  Regione  Campania.  ((  In  particolare,  l'Istituto
nazionale di economia  agraria,  nell'ambito  delle  proprie  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  conduce
un'analisi sulle prospettive di vendita dei  prodotti  agroalimentari
delle aree individuate come prioritarie dalla  direttiva  di  cui  al
comma 1, verificando le principali  dinamiche  del  rapporto  tra  la
qualita'  effettiva  dei  prodotti  agroalimentari  e   la   qualita'
percepita dal consumatore ed elaborando un modello che  individui  le
caratteristiche che  il  consumatore  apprezza  nella  scelta  di  un
prodotto  agroalimentare.  ))  Il  Nucleo  operativo  ecologico   dei
Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il  Comando  Carabinieri
politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela
della  salute  assicurano,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente
articolo, agli enti di  cui  al  comma  1  l'accesso  ai  terreni  in
proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita' di  soggetti
privati. 
  3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire  agli
istituti e all'agenzia di cui al  comma  1  i  dati  e  gli  elementi
conoscitivi nella loro disponibilita'. 
  4. I titolari di diritti (( di proprieta' e di diritti )) reali  di
godimento o del  possesso  dei  terreni  oggetto  delle  indagini  ((
dirette )) di cui al presente articolo sono  obbligati  a  consentire
l'accesso ai terreni stessi. ((  Ai  suddetti  soggetti  deve  essere
comunque  preventivamente  notificata  la  richiesta  di  accesso  ai
terreni. )) Nel caso sia comunque impossibile, per  causa  imputabile
ai soggetti di cui al primo periodo,  l'accesso  ai  terreni,  questi
sono indicati tra i terreni di cui al comma  6,  primo  periodo.  Per
tali terreni, la revoca dell'indicazione  puo'  essere  disposta  con
decreto  dei  Ministri  delle  politiche   agricole,   alimentari   e
forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e  del  mare  e
della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se  dalle
risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneita'  di  tali  fondi
alla produzione agroalimentare.  Con  decreti  interministeriali  dei
Ministri  delle   politiche   agricole,   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
puo' essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la  revoca
dell'indicazione tra i terreni di cui al  comma  6,  ((  qualora  sia
stata posta in essere la bonifica o sia stata  rimossa  la  causa  di
indicazione per provate e documentate motivazioni )). 
  5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva  di  cui  al
comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano  ai  Ministri
delle politiche agricole, alimentari  e  forestali,  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e della salute  una  relazione
con i risultati delle indagini  svolte  e  delle  metodologie  usate,
contenente anche una proposta sui possibili interventi  di  bonifica,
(( sui tempi e sui costi )) relativi ai terreni (( e  alle  acque  di
falda )) indicati come prioritari dalla medesima direttiva. ((  Entro
trenta giorni dalla presentazione della relazione  di  cui  al  primo
periodo e tenendo conto dei risultati della medesima,  con  ulteriore
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con  il  Presidente  della  regione  Campania,
possono  essere  indicati  altri  terreni  della  regione   Campania,
destinati  all'agricoltura  o  utilizzati  ad  uso  agricolo,   anche
temporaneo, negli ultimi venti  anni,  da  sottoporre  alle  indagini
tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei  successivi
novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime
modalita' di  cui  al  primo  periodo  una  relazione  riguardante  i
restanti terreni oggetto dell'indagine )). 
  6. Entro  i  quindici  giorni  successivi  alla  presentazione  dei
risultati delle indagini rispettivamente di cui  al  primo  ((  e  al
terzo periodo del comma 5 )), con distinti decreti  interministeriali
dei  Ministri  delle  politiche  agricole,  alimentari  e  forestali,
dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della  salute
sono indicati, (( anche  tenendo  conto  dei  principi  di  cui  agli
articoli 14 e 15 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio  2002,  ))  i  terreni  della
regione Campania che non possono  essere  destinati  alla  produzione
agroalimentare  ma   esclusivamente   a   colture   diverse   ((   in
considerazione delle capacita' fitodepurative. )) Con  i  decreti  di
cui al primo periodo possono  essere  indicati  anche  i  terreni  da
destinare (( solo a determinate produzioni agroalimentari. )) (( Ove,
sulla base delle indagini di  cui  al  comma  5,  non  sia  possibile
procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del
presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono  essere
altresi' indicati i terreni da sottoporre  ad  indagini  dirette,  da
svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto
medesimo. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalita'  di
cui al primo periodo, si procede all'indicazione  della  destinazione
dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo )). 
  (( 6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di  diritti  reali
di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui
al presente articolo, che si oppongono alla concessione  dell'accesso
ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilita' di  accesso  ai
terreni sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto  l'accesso
a finanziamenti pubblici o  incentivi  di  qualsiasi  natura  per  le
attivita' economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni. 
  6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti  e  delimitati
da una chiara segnaletica e sono  periodicamente  e  sistematicamente
controllati dal  Corpo  forestale  dello  Stato.  All'attuazione  del
presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse
umane, strumentali e  finanziarie  gia'  disponibili  a  legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica. 
  6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle  disposizioni  di
cui al presente articolo, il divieto di  cui  all'articolo  1,  comma
143,  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228,   e   successive
modificazioni, per  l'anno  2014,  limitatamente  alle  sole  vetture
destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle
amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo,  nei
limiti delle risorse disponibili a legislazione  vigente  e  comunque
senza   nuovi   o   maggiori   oneri   per   la   finanza   pubblica,
subordinatamente  alla  verifica  dell'indisponibilita'  di  cessione
all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei  depositi
del  Dipartimento  della  protezione  civile  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco
della regione Campania. 
  6-quinquies. La regione  Campania,  al  termine  degli  adempimenti
previsti dal presente articolo, anche attraverso la  stipulazione  di
contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 31  maggio  2011,  n.  88,  e  successive  modificazioni,
sentite le organizzazioni di categoria, puo'  approvare  un  organico
programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti  non
destinati all'alimentazione umana o animale. 
  6-sexies. All'articolo 166 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo  17,  comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali,  previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i  competenti
istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della   presente   disposizione,   i   parametri
fondamentali di qualita' delle acque  destinate  ad  uso  irriguo  su
colture alimentari e le relative modalita' di verifica,  fatto  salvo
quanto disposto  dall'articolo  112  del  presente  decreto  e  dalla
relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di
qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche'
gli esiti delle indagini e delle attivita' effettuati  ai  sensi  del
medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui  al  presente
comma si provvede, altresi',  alla  verifica  ed  eventualmente  alla
modifica delle norme tecniche per il riutilizzo  delle  acque  reflue
previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.» )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano i testi  degli  articoli  14  e  15  del
          Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i
          requisiti   generali   della    legislazione    alimentare,
          istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza  alimentare
          e fissa procedure nel  campo  della  sicurezza  alimentare,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
          n. 31/L dell'1 febbraio 2002: 
              «Art. 14 (Requisiti di sicurezza degli alimenti). -  1.
          Gli alimenti a  rischio  non  possono  essere  immessi  sul
          mercato. 
              2. Gli alimenti sono considerati  a  rischio  nei  casi
          seguenti: 
              a) se sono dannosi per la salute; 
              b) se sono inadatti al consumo umano. 
              3. Per determinare se un alimento sia a rischio occorre
          prendere in considerazione quanto segue: 
              a) le condizioni d'uso normali dell'alimento  da  parte
          del consumatore in ciascuna fase  della  produzione,  della
          trasformazione e della distribuzione; 
              b)   le   informazioni   messe   a   disposizione   del
          consumatore,    comprese    le    informazioni    riportate
          sull'etichetta   o    altre    informazioni    generalmente
          accessibili al consumatore sul modo  di  evitare  specifici
          effetti nocivi per la salute provocati  da  un  alimento  o
          categoria di alimenti. 
              4. Per determinare se un alimento sia  dannoso  per  la
          salute occorre prendere in considerazione quanto segue: 
              a) non soltanto i probabili  effetti  immediati  e/o  a
          breve termine, e/o  a  lungo  termine  dell'alimento  sulla
          salute di una persona che lo consuma, ma  anche  su  quella
          dei discendenti; 
              b)  i  probabili  effetti  tossici  cumulativi  di   un
          alimento; 
              c) la particolare sensibilita', sotto il profilo  della
          salute, di una specifica categoria di consumatori, nel caso
          in cui l'alimento sia destinato ad essa. 
              5. Per determinare  se  un  alimento  sia  inadatto  al
          consumo  umano,  occorre  prendere  in  considerazione   se
          l'alimento sia inaccettabile per il consumo  umano  secondo
          l'uso  previsto,  in  seguito  a  contaminazione  dovuta  a
          materiale estraneo o  ad  altri  motivi,  o  in  seguito  a
          putrefazione, deterioramento o decomposizione. 
              6. Se un alimento a rischio fa parte  di  una  partita,
          lotto  o  consegna  di  alimenti  della  stessa  classe   o
          descrizione, si presume che tutti gli alimenti contenuti in
          quella partita, lotto o consegna siano  a  rischio  a  meno
          che, a seguito di  una  valutazione  approfondita,  risulti
          infondato ritenere che il  resto  della  partita,  lotto  o
          consegna sia a rischio. 
              7. Gli  alimenti  conformi  a  specifiche  disposizioni
          comunitarie  riguardanti  la  sicurezza   alimentare   sono
          considerati sicuri in relazione agli  aspetti  disciplinati
          dalle medesime. 
              8.  Il  fatto  che  un  alimento  sia   conforme   alle
          specifiche disposizioni ad esso applicabili  non  impedisce
          alle  autorita'  competenti   di   adottare   provvedimenti
          appropriati per imporre restrizioni alla sua immissione sul
          mercato o per disporne il ritiro  dal  mercato  qualora  vi
          siano  motivi   di   sospettare   che,   nonostante   detta
          conformita', l'alimento e' a rischio. 
              9. In assenza di specifiche  disposizioni  comunitarie,
          un alimento e'  considerato  sicuro  se  e'  conforme  alle
          specifiche  disposizioni  della   legislazione   alimentare
          nazionale dello Stato membro sul cui territorio e'  immesso
          sul mercato, purche' tali disposizioni  siano  formulate  e
          applicate nel rispetto del trattato, in  particolare  degli
          articoli 28 e 30 del medesimo. 
              Art. 15 (Requisiti di sicurezza dei mangimi).  -  1.  I
          mangimi a rischio non possono essere  immessi  sul  mercato
          ne'  essere  somministrati  a  un  animale  destinato  alla
          produzione alimentare. 
              2. I mangimi sono  considerati  a  rischio,  per  l'uso
          previsto, nei casi seguenti: 
              se hanno un  effetto  nocivo  per  la  salute  umana  o
          animale, 
              se rendono a rischio, per il consumo umano,  l'alimento
          ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare. 
              3. Quando un mangime, riscontrato come non conforme  ai
          requisiti di sicurezza, appartenga a una partita,  lotto  o
          consegna di mangimi della stessa classe o  descrizione,  si
          presume che tutti i mangimi della partita, lotto o consegna
          siano sprovvisti di tali requisiti salvo che, a seguito  di
          una valutazione approfondita,  risulti  infondato  ritenere
          che il resto  della  partita,  lotto  o  consegna  non  sia
          conforme ai requisiti di sicurezza dei mangimi. 
              4.  I  mangimi  conformi  a   specifiche   disposizioni
          comunitarie nel campo  della  sicurezza  dei  mangimi  sono
          considerati sicuri in relazione agli  aspetti  disciplinati
          dalle medesime. 
              5. Il fatto che un mangime sia conforme alle specifiche
          disposizioni  ad  esso  applicabili  non   impedisce   alle
          autorita' competenti di adottare provvedimenti  appropriati
          per imporre restrizioni alla sua immissione sul  mercato  o
          per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano  motivi
          di sospettare che, nonostante detta conformita', il mangime
          e' a rischio. 
              6. In assenza di specifiche  disposizioni  comunitarie,
          un mangime  e'  considerato  sicuro  se  e'  conforme  alle
          specifiche disposizioni in materia di sicurezza dei mangimi
          previste dalla legislazione nazionale  dello  Stato  membro
          sul  cui  territorio  e'  in  circolazione,  purche'   tali
          disposizioni siano formulate e applicate nel  rispetto  del
          trattato,  in  particolare  degli  articoli  28  e  30  del
          medesimo.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 143  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge  di  stabilita'  2013),  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, (S.O.): 
              «143. Ferme restando le misure  di  contenimento  della
          spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere
          dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino
          al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al
          comma 141 non possono acquistare  autovetture  ne'  possono
          stipulare contratti  di  locazione  finanziaria  aventi  ad
          oggetto autovetture.  Le  relative  procedure  di  acquisto
          iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate.». 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  31
          maggio 2011, n. 88  (Disposizioni  in  materia  di  risorse
          aggiuntive ed  interventi  speciali  per  la  rimozione  di
          squilibri economici e sociali,  a  norma  dell'articolo  16
          della  legge  5  maggio  2009,  n.  42),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 22 giugno 2011, n. 143: 
              «Art. 6 (Contratto istituzionale di sviluppo). - 1. Per
          le finalita' di cui all'articolo 1, nonche' allo  scopo  di
          accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al
          presente decreto e di assicurare la  qualita'  della  spesa
          pubblica, il Ministro delegato, d'intesa  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati, stipula con le Regioni  e  le  amministrazioni
          competenti un "contratto  istituzionale  di  sviluppo"  che
          destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua
          responsabilita', tempi  e  modalita'  di  attuazione  degli
          interventi. 
              2. Il contratto istituzionale di  sviluppo,  esplicita,
          per ogni intervento o categoria di interventi o  programma,
          il soddisfacimento dei criteri  di  ammissibilita'  di  cui
          all'articolo 5, comma 4, e definisce il cronoprogramma,  le
          responsabilita' dei contraenti, i criteri di valutazione  e
          di  monitoraggio   e   le   sanzioni   per   le   eventuali
          inadempienze,   prevedendo   anche   le    condizioni    di
          definanziamento anche parziale degli interventi  ovvero  la
          attribuzione delle relative risorse  ad  altro  livello  di
          governo, nel rispetto del principio di  sussidiarieta'.  In
          caso  di  partecipazione  dei  concessionari   di   servizi
          pubblici, competenti in  relazione  all'intervento  o  alla
          categoria di interventi o al programma  da  realizzare,  il
          contratto istituzionale di sviluppo definisce le  attivita'
          che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
          cronoprogramma, meccanismi  di  controllo  delle  attivita'
          loro  demandate,   sanzioni   e   garanzie   in   caso   di
          inadempienza,  nonche'   apposite   procedure   sostitutive
          finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti
          inserendo a tal fine obbligatoriamente, nei contratti con i
          concessionari,  clausole  inderogabili  di  responsabilita'
          civile  e  di  decadenza.  Il  contratto  istituzionale  di
          sviluppo  prevede,  quale  modalita'  attuativa,   che   le
          amministrazioni centrali, ed  eventualmente  regionali,  si
          avvalgano,  anche  ai  sensi   dell'articolo   55-bis   del
          decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  marzo  2012,  n.  27,   e
          successive  modificazioni,   dell'Agenzia   nazionale   per
          l'attrazione degli investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa
          Spa,  costituita  ai  sensi  dell'articolo  1  del  decreto
          legislativo  9   gennaio   1999,   n.   1,   e   successive
          modificazioni,   ad   esclusione   di   quanto    demandato
          all'attuazione  da  parte  dei  concessionari  di   servizi
          pubblici. 
              3. La progettazione, l'approvazione e la  realizzazione
          degli interventi individuati nel contratto istituzionale di
          sviluppo e' disciplinata dalle norme di cui alla parte  II,
          titolo III, capo IV,  del  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163. Nei giudizi che riguardano  le  procedure  di
          progettazione,   approvazione   e    realizzazione    degli
          interventi  individuati  nel  contratto  istituzionale   di
          sviluppo si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo
          125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104.  Per  i
          medesimi interventi, si applicano le  vigenti  disposizioni
          in materia di prevenzione e repressione della  criminalita'
          organizzata e dei tentativi di infiltrazione  mafiosa,  ivi
          comprese quelle concernenti le comunicazioni e informazioni
          antimafia. 
              4. Le risorse del Fondo  sono  trasferite  ai  soggetti
          assegnatari, in relazione allo stato di  avanzamento  della
          spesa, in appositi  fondi  a  destinazione  vincolata  alle
          finalita'   approvate,   che    garantiscono    la    piena
          tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con
          le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto
          2010, n. 136 e dall'articolo 30  della  legge  31  dicembre
          2009, n. 196. I soggetti assegnatari, al fine di  garantire
          la  specialita'  e   l'addizionalita'   degli   interventi,
          iscrivono nei  relativi  bilanci  i  Fondi  a  destinazione
          vincolata  di  cui  al  primo  periodo,  attribuendo   loro
          un'autonoma  evidenza  contabile  e   specificando,   nella
          relativa denominazione, che gli stessi sono  costituiti  da
          risorse derivanti dal Fondo. 
              5.  L'attuazione  degli  interventi  e'  coordinata   e
          vigilata dal Dipartimento per lo  sviluppo  e  la  coesione
          economica,  di  seguito  denominato   "Dipartimento",   che
          controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti  anche
          mediante  forme  di  cooperazione  con  le  amministrazioni
          statali, centrali e periferiche, regionali e  locali  e  in
          raccordo con i Nuclei di valutazione delle  amministrazioni
          statali  e  delle  Regioni,   assicurando,   altresi',   il
          necessario supporto  tecnico  e  operativo  senza  nuovi  o
          maggiori oneri nell'ambito delle competenze  istituzionali.
          Le  amministrazioni  interessate  effettuano  i   controlli
          necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e   la
          regolarita'  della  spesa  e  partecipano  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale
          2007/2013  previsto,  a  legislazione  vigente,  presso  la
          Ragioneria  Generale  dello  Stato  secondo  le   procedure
          vigenti e, ove previsto, al  sistema  di  monitoraggio  del
          Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza
          pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
          tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali
          fino alla realizzazione materiale dell'intervento anche  ai
          sensi della legge n. 196 del 2009, assicurando, sulla  base
          di apposite intese, l'accesso a tali informazioni da  parte
          della Camera dei deputati, del Senato  della  Repubblica  e
          della Corte dei conti. 
              6.  In  caso   di   inerzia   o   inadempimento   delle
          amministrazioni  pubbliche  responsabili  degli  interventi
          individuati  ai  sensi  del  presente  decreto,  anche  con
          riferimento  al  mancato  rispetto   delle   scadenze   del
          cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine
          di evitare  il  disimpegno  automatico  dei  fondi  erogati
          dall'Unione europea, il Governo, al fine di  assicurare  la
          competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,
          esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo  120,
          comma secondo,  della  Costituzione  secondo  le  modalita'
          procedurali  individuate  dall'articolo  8  della  legge  5
          giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5 e 11 della legge n.
          400 del 1988 e dalle vigenti  disposizioni  in  materia  di
          interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di  opere
          e   di   investimenti   nel   caso   di   inadempienza   di
          amministrazioni  statali  ovvero  di  quanto  previsto  dai
          contratti istituzionali di sviluppo e dalle concessioni nel
          caso di inadempienza dei concessionari di servizi pubblici,
          anche attraverso la nomina di un commissario straordinario,
          senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,  il
          quale  cura  tutte  le  attivita'   di   competenza   delle
          amministrazioni pubbliche occorrenti  all'autorizzazione  e
          all'effettiva realizzazione degli  interventi  programmati,
          nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.". 
              - Si riporta  il  nuovo  testo  dell'articolo  166  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
          ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14  aprile
          2006, n. 88, S.O. n. 96,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 166 (Usi delle acque irrigue e di  bonifica).   -
          1. I consorzi di bonifica ed irrigazione, nell'ambito delle
          loro competenze, hanno facolta' di realizzare e gestire  le
          reti  a  prevalente  scopo  irriguo,   gli   impianti   per
          l'utilizzazione  in  agricoltura  di  acque   reflue,   gli
          acquedotti  rurali  e  gli  altri  impianti  funzionali  ai
          sistemi irrigui  e  di  bonifica  e,  previa  domanda  alle
          competenti autorita' corredata dal progetto delle opere  da
          realizzare, hanno facolta' di utilizzare le  acque  fluenti
          nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino  la
          restituzione  delle  acque  e  siano  compatibili  con   le
          successive utilizzazioni, ivi  compresi  la  produzione  di
          energia idroelettrica  e  l'approvvigionamento  di  imprese
          produttive. L'Autorita' di bacino esprime entro  centoventi
          giorni la propria determinazione. Trascorso  tale  termine,
          la domanda si intende accettata. Per tali  usi  i  consorzi
          sono obbligati al pagamento  dei  relativi  canoni  per  le
          quantita' di acqua corrispondenti,  applicandosi  anche  in
          tali ipotesi  le  disposizioni  di  cui  al  secondo  comma
          dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge
          sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio
          decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
              2. I rapporti tra i consorzi di bonifica ed irrigazione
          ed i soggetti che praticano gli usi di cui al comma 1  sono
          regolati dalle disposizioni di cui al capo I del titolo  VI
          del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368. 
              3. Fermo restando il rispetto  della  disciplina  sulla
          qualita' delle acque e degli scarichi stabilita dalla parte
          terza del presente  decreto,  chiunque,  non  associato  ai
          consorzi  di  bonifica  ed  irrigazione,  utilizza   canali
          consortili o acque irrigue come recapito di scarichi, anche
          se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da
          insediamenti di qualsiasi  natura,  deve  contribuire  alle
          spese sostenute dal consorzio tenendo conto  della  portata
          di acqua scaricata. 
              4. Il contributo di cui al comma 3 e'  determinato  dal
          consorzio   interessato   e    comunicato    al    soggetto
          utilizzatore, unitamente alle modalita' di versamento. 
              4-bis. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo
          17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di concerto con il Ministro delle politiche  agricole
          alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  sentiti  i
          competenti istituti di ricerca,  definisce,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, i parametri fondamentali  di  qualita'  delle
          acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari  e  le
          relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto
          dall'articolo 112 del presente  decreto  e  dalla  relativa
          disciplina di attuazione e anche considerati  gli  standard
          di qualita', di cui al decreto legislativo 16  marzo  2009,
          n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e  delle  attivita'
          effettuati ai sensi del medesimo decreto  legislativo.  Con
          il regolamento  di  cui  al  presente  comma  si  provvede,
          altresi', alla  verifica  ed  eventualmente  alla  modifica
          delle norme tecniche per il riutilizzo delle  acque  reflue
          previste dal regolamento di cui  al  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003,
          n. 185».